Art. 5.
(Livelli essenziali dei servizi e degli interventi destinati alla generalità degli studenti).

      1. I servizi e gli interventi destinati alla generalità degli studenti, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ricomprendono:

          a) attività di tutoraggio e orientamento;

          b) erogazione dei servizi collettivi, tra cui mense e trasporti;

          c) assegnazione di contributi monetari;

          d) orientamento al lavoro;

          e) assistenza sanitaria;

          f) residenze e alloggi;

          g) collegi universitari.

      2. Le istituzioni di istruzione superiore organizzano i servizi destinati alla generalità degli studenti in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio, in conformità agli standard qualitativi e quantitativi individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) parità di trattamento degli studenti aventi diritto nella fruizione dei servizi, senza alcuna distinzione fondata su motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, nonché adozione di modalità di prestazione dei servizi adeguate alle esigenze degli studenti portatori di handicap;

          b) imparzialità nell'erogazione dei servizi a favore degli studenti aventi diritto;

          c) erogazione dei servizi in modo continuo, regolare e senza interruzioni;

 

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          d) partecipazione degli studenti all'organizzazione dei servizi ai fini della loro corretta erogazione;

          e) economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento all'adeguatezza qualitativa e quantitativa degli stessi in relazione al numero degli studenti.

      3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le istituzioni di istruzione superiore promuovono, sostengono e pubblicizzano le iniziative autonomamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni e cooperative nel settore dei servizi per il diritto allo studio nonché i servizi forniti da enti senza scopo di lucro.