1. I servizi e gli interventi destinati alla generalità degli studenti, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ricomprendono:
a) attività di tutoraggio e orientamento;
b) erogazione dei servizi collettivi, tra cui mense e trasporti;
c) assegnazione di contributi monetari;
d) orientamento al lavoro;
e) assistenza sanitaria;
f) residenze e alloggi;
g) collegi universitari.
2. Le istituzioni di istruzione superiore organizzano i servizi destinati alla generalità degli studenti in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio, in conformità agli standard qualitativi e quantitativi individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei seguenti princìpi:
a) parità di trattamento degli studenti aventi diritto nella fruizione dei servizi, senza alcuna distinzione fondata su motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, nonché adozione di modalità di prestazione dei servizi adeguate alle esigenze degli studenti portatori di handicap;
b) imparzialità nell'erogazione dei servizi a favore degli studenti aventi diritto;
c) erogazione dei servizi in modo continuo, regolare e senza interruzioni;
d) partecipazione degli studenti all'organizzazione dei servizi ai fini della loro corretta erogazione;
e) economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento all'adeguatezza qualitativa e quantitativa degli stessi in relazione al numero degli studenti.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le istituzioni di istruzione superiore promuovono, sostengono e pubblicizzano le iniziative autonomamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni e cooperative nel settore dei servizi per il diritto allo studio nonché i servizi forniti da enti senza scopo di lucro.